IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 17,  comma  2,
lettere a) e b); 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b); 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota  100
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti» e, in particolare, l'art. 1,  relativamente  a  disposizioni
urgenti in materia  di  reclutamento  e  abilitazione  del  personale
docente nella scuola secondaria; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  ed  in
particolare l'art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei  docenti  di  posto  comune  e  di  sostegno  e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in  particolare,
l'art. 5-ter che  ha  previsto  la  proroga  dell'applicazione  della
procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge
n. 73 del 2021, per le  assunzioni  riguardanti  i  posti  vacanti  e
disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2022/2023, limitatamente ai  soggetti  iscritti  nella  prima  fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate  ai  docenti
in possesso del  titolo  di  specializzazione  su  sostegno,  di  cui
all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno  2022,  n.  79,  e  in  particolare  l'art.  44,  relativo  al
reclutamento  dei  docenti  della  scuola  secondaria,   l'art.   46,
relativamente  al   perfezionamento   della   semplificazione   della
procedura di reclutamento degli insegnanti, e l'art. 47 relativamente
sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i
direttori dei servizi generali e amministrativi, sia  alla  procedura
straordinaria riservata agli insegnanti di  religione  cattolica  che
siano in possesso di titoli e di almeno trentasei  mesi  di  servizio
nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il  comma
81 dell'art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di
competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola
secondaria  di  secondo   grado,   ove   sono   presenti   insegnanti
tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di
assistente tecnico; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  in  particolare
l'art. 58, commi 5 e  seguenti,  relativamente  all'internalizzazione
dei servizi di pulizia; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che  nel  trasformare  in  graduatorie   ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011,  ha
previsto  che  la  validita'  di  tali   graduatorie   permane   fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  257,  che
prevede, al fine di assicurare continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, che il personale della scuola impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di tre anni; 
  Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese e per la pubblica amministrazione, e  in  particolare  l'art.
10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che  i  candidati  ammessi  al
corso  conclusivo  del  corso-concorso  bandito  nel  2017   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  sono  dichiarati  vincitori  e
assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione  al  corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,  fatto  salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla  citata
legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge  n.  126  del
2019, relativamente all'assunzione nel limite dei  posti  annualmente
vacanti  e  disponibili  degli  idonei   utilmente   iscritti   nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del  concorso  a  dirigente
scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del  23  novembre  2017,  fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui  all'art.  39,  commi  3  e
3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge  n.
126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti
di religione cattolica  nelle  more  dell'indizione  della  procedura
concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 1° giugno  2022,  n.
45438,  con  la  quale,  relativamente  al  personale  insegnante  di
religione cattolica, si richiede, per  l'anno  scolastico  2022/2023,
l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo   di n.   422 unita'   di
personale insegnante di religione cattolica,  pari  al  numero  delle
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte  di  un  numero
complessivo di n. 6.949 posti  disponibili  rispetto  alla  dotazione
organica; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 luglio 2022, n. 13956,  con  la  quale,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
viene espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione per  l'anno
scolastico 2022/2023 all'immissione in ruolo  di  n.  422  unita'  di
personale insegnante di religione cattolica; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 1° giugno  2022,  n.
45445,  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione,   per   l'anno
scolastico 2022/2023, all'assunzione a tempo indeterminato di  n.  60
unita' di personale educativo, a fronte di un numero  complessivo  di
posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari  a  n.  430
unita', di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto
conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 luglio 2022, n. 13955,  con  la  quale,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
si comunica di non avere osservazioni in merito  alla  autorizzazione
per l'anno scolastico 2022/2023 all'immissione  in  ruolo  di  n.  60
unita' di personale educativo; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 7  giugno  2022,  n.
47255,  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione,   per   l'anno
scolastico 2022/2023, all'assunzione a tempo pieno  ed  indeterminato
di  n.  10.122  unita'  di  personale  amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario (A.T.A.) di cui  n.  641  D.S.G.A.,  n.  2.078  assistenti
amministrativi, n. 630 assistenti  tecnici,  n.  6.745  collaboratori
scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n.
11 cuochi e n. 3 infermieri; 
  Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno  2022,  n.  47255,
viene specificato che il predetto contingente  e'  stato  individuato
tenendo conto  delle  cessazioni  dal  servizio,  con  decorrenza  1°
settembre 2022 pari, al netto  di  n.  3  esuberi  (n.  1  assistente
tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita' di personale A.T.A., di
cui n. 294 D.S.G.A.,  n.  1.892  assistenti  amministrativi,  n.  582
assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n.  6  addetti
alle aziende agrarie,  n.  8  guardarobieri,  n.  9  cuochi  e  n.  1
infermiere,  comprensive  di  quelle  avvenute  a  qualsiasi   titolo
nell'anno scolastico 2021/2022  del  personale  immesso  in  ruolo  a
seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi  di  pulizia
ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 7  giugno  2022,  n.  47255,
viene  altresi'  richiesto  di  autorizzare  per  l'anno   scolastico
2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n.
186 assistenti amministrativi,  n.  48  assistenti  tecnici,  n.  596
collaboratori  scolastici,  n.  2   cuochi   e   n.   2   infermieri,
corrispondenti alle unita' di personale A.T.A. cessato al  31  agosto
2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a
pensione da parte dell'INPS, non  sono  state  oggetto  di  richiesta
assunzionale relativa all'anno scolastico 2021/2022; 
  Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e'
comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli
istituti di scuola secondaria di  secondo  grado  ove  sono  presenti
insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di  decreto
interministeriale di definizione degli organici del personale  A.T.A.
per l'anno scolastico 2022/2023,  nel  quale  tali  posti  sono  resi
indisponibili e che comunque l'eventuale  situazione  di  esubero  di
tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del
personale docente; 
  Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e'
altresi' specificato che non si e' a conoscenza di ulteriori sviluppi
che interessino  il  Ministero  dell'istruzione  con  riferimento  al
personale    destinatario    delle     procedure     di     mobilita'
intercompartimentale di cui all'art. 1, commi da  420  a  428,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  riguardanti  le  procedure  per  la
ricollocazione  del  personale  delle   province   e   delle   citta'
metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce  rossa
italiana; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 luglio 2022, n.  14178,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGOP  del  13
luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere  per  l'anno
scolastico 2022/2023 nel limite di  n.  10.116  unita'  di  personale
A.T.A.; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 13 giugno  2022,  n.
49788, recante richiesta di  autorizzazione,  per  l'anno  scolastico
2022/2023,  alla  nomina  in  ruolo  di  personale  docente  per   un
contingente totale di n. 94.130 unita', di cui  n.  63.781  su  posti
comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente
numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto  l'esubero
di n. 416 unita', a fronte di un numero di  cessazioni  dal  servizio
con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 luglio 2022, n. 13954,  con  la  quale,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
si comunica di non avere osservazioni in merito  alla  autorizzazione
per l'anno scolastico 2022/2023 all'immissione in ruolo di n.  94.130
unita' di personale docente su posto comune e di sostegno per  l'anno
scolastico 2022/2023; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 5  luglio  2022,  n.
57855, con cui si richiede, per l'anno scolastico 2022/2023, a fronte
di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti  e  disponibili
al 1° settembre 2022  pari  a  n.  319  unita'  e  di  un  numero  di
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari  a  n.  406  unita',
l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di  n.  589  dirigenti
scolastici, di cui n. 317 unita' per immissione in ruolo dei soggetti
inclusi nella graduatoria del concorso di cui  al  D.D.G.  13  luglio
2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso  di  cui  al
D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017,  n.  228  unita'  da  destinare  ai
vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre  2017  e
n. 44 unita' per trattenimento in  servizio  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 257, della legge n. 208 del 2015; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 luglio 2022, n.  14183,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGOP  del  13
luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l'assenso all'autorizzazione all'assunzione nel  limite
di n. 317 dirigenti scolastici e all'autorizzazione al  trattenimento
in servizio di n. 44 dirigenti scolastici,  per  complessive  n.  361
unita' a valere su posti vacanti e disponibili; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni
in ruolo, l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero pari a: 
    quattrocentoventidue unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    sessanta unita' di personale educativo; 
    diecimilacentosedici unita' di personale A.T.A.; 
    novantaquattromilacentotrenta unita' di personale docente; 
    trecentosessantuno unita' di dirigenti scolastici; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico
2022/2023,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 
    quattrocentoventidue unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    sessanta unita' di personale educativo; 
    diecimilacentosedici unita' di personale A.T.A.; 
    novantaquattromilacentotrenta unita' di personale docente; 
    trecentosessantuno unita' di dirigenti scolastici.